Corte di Cassazione 24654 del 3 dicembre 2010 II Sezione Civile
La sezione seconda della Corte di Cassazione civile ha definito come devono essere ripartite le spese di condominio nei rapporti interni tra venditore ed acquirente in caso che il criterio non sia stato stabilito nel contratto di vendita: le spese ordinarie in proporzione al periodo di possesso, quelle relative ad innovazioni o straordinarie, invece, in relazione a quanto sia stata espressa la decisione d’assemblea anche se l’esecuzione è stata poi differita.
Si conferma la solidità tra acquirente e venditore ai sensi dell’art. 63 delle Disp. Att. Codice Civile nei confronti del condominio.